Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 11
 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016