Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 109, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
5 Comma 4 sostituito da art. 109, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
6 Comma 7 abrogato da art. 109, comma 1, lettera e), L. R. 3/2024