Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
Art. 33
 (Gestione del territorio)
1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012 , a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 99, L. R. 27/2014