Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Data della legge rettificata come da Errata corrige pubblicata nel BUR 30/7/2014, n. 31.
2 Articolo 29 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 20/2015
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale, anche in termini di celerità e speditezza del procedimento amministrativo.
2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, le misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche.
CAPO II
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 2
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le zone territoriali omogenee B0, loro sottozone, nonché le altre aree a esse assimilate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).>>.

Art. 4
2.
L'articolo 17 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.>>.

Art. 5
1.
L'articolo 24 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 21, va presentata al competente ufficio comunale corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e degli altri documenti previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 2. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei progettisti abilitati che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme relative all'efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti.
2. Il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine è ridotto a trenta giorni nel caso in cui i prescritti pareri siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. In ogni caso, l'istruttoria esula dalla verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni asseveranti di cui al comma 1, fermo restando l'onere in capo al Comune di attivare procedure di controlli a campione sulle stesse, le cui modalità vengono stabilite con regolamento comunale.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile del competente ufficio comunale indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 241/1990. In ogni caso, la conferenza di servizi può essere convocata dal competente ufficio comunale anche qualora, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni tra le quali l'Amministrazione regionale.
7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Sindaco o dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 241/1990 è, a ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 241/1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e comunicazione al richiedente. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 2, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.>>.

Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera d), L. R. 29/2017
Art. 8
1.
L'articolo 31 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Esonero per interventi edilizi a uso residenziale)
2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di lusso ai sensi delle leggi di settore, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula con il Comune, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), una convenzione per l'apposizione del vincolo di destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza, l'interessato decade dall'esonero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), e il Comune è tenuto a recuperare il contributo di cui all'articolo 29 maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.
5. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati dal pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
6. Gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, così come definiti dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono esonerati dal pagamento degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione qualora tra il titolare del titolo abilitativo e il Comune intervenga una convenzione per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base del disposto di cui al comma 2.>>.

Art. 9
4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<3 bis. Gli strumenti urbanistici possono ammettere la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.>>.

6.
L'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia)
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi utili e delle superfici utili, nonché nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, si applicano le deroghe di cui al comma 1, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008.
3. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono.>>.

Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 19/2009.
Art. 10
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.>>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009 è aggiunto, infine, il seguente periodo: <<In alternativa all'ordine di rimozione o demolizione, è possibile applicare la sanzione pecuniaria stabilita dal regolamento di cui all'articolo 2 nei casi in cui sia accertata la presenza di uno o più dei seguenti requisiti:
a) gli interventi siano stati eseguiti anteriormente alla
legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ovvero in conseguenza di calamità naturali per cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza;
b) gli immobili risultino conformi agli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero tale conformità possa essere ricondotta all'epoca di realizzazione degli interventi e successivamente gli immobili medesimi non siano stati oggetto di ulteriori modifiche;
c) gli immobili risultino in possesso del certificato di abitabilità o agibilità ovvero risultino in regola, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'accertamento, con le leggi di settore applicabili, nonché con gli obblighi di natura fiscale e tributaria.>>.

Art. 11
6.
Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.>>.

CAPO III
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Art. 12
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007"Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), sono inseriti i seguenti:
2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.
2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.
2 quinquies. Il termine per l'adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.>>.

2. In sede di prima applicazione, le procedure disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 12/2008, avviate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non sono soggette alla disciplina di cui ai all'articolo 4, commi 2 ter e 2 quater, della legge regionale 12/2008, come inseriti dal comma 1. I Comuni adottano i regolamenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 12/2008, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
10.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis
 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).>>.

CAPO IV
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA E VIABILITÀ
Art. 15
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 16
9.
Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera m), L. R. 11/2022
CAPO V
 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE
Art. 20
1.
L'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è abrogato.

Art. 21
 (Rete di stazioni appaltanti e semplificazione della gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
1.
Dopo l'articolo 44 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 44 bis
 (Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.
4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
5. Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente.

CAPO VI
 MISURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 22
Art. 23
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.>>.

CAPO VII
 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 26
 (Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.
3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 59, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 27
 (Conferma contributi su mutui a tasso variabile)
1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti.
2. Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.
3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005 e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres..
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 27/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
8 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 27/2014
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 27/2014
11 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014
12 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014
13 Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 27/2014
14 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 27/2014
15 Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 27/2014
16 Lettera a ante) del comma 2 quater aggiunta da art. 4, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
17 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 quater da art. 4, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015
18 Lettera b) del comma 2 quater sostituita da art. 4, comma 49, lettera c), L. R. 20/2015
19 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 14/2016
20 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 14/2016
21 Comma 8 bis sostituito da art. 10, comma 7, lettera c), L. R. 14/2016
22 Comma 9 sostituito da art. 10, comma 7, lettera d), L. R. 14/2016
23 Comma 2 quater interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019. Il Fondo viene posto in liquidazione e successivamente soppresso secondo i tempi e le modalità previste ai commi da 9 a 13, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
25 Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
26 A far data dal 22/6/2019 è abrogato il presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.
Art. 29
 (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)
6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.
7.
I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera a), L. R. 26/2014
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera b), L. R. 26/2014
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera c), L. R. 26/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 2, lettera d), L. R. 26/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 72, comma 2, lettera e), L. R. 26/2014
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 72, comma 2, lettera g), L. R. 26/2014
9 Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera h), L. R. 26/2014
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 29 bis
1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.
3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 20/2015
Art. 30
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008)
6. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 179, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, all'unità di bilancio 8.7.2.3390 nella denominazione del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
8.
Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è abrogato.

Art. 31
 (Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 27/2014
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 27/2014
Art. 32
 (Variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo pluriennale per la Parrocchia di San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile. Modifica di destinazione d'uso dell'immobile della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia. Variazione di destinazione del finanziamento per l'associazione Corva Collabora del Comune di Azzano Decimo)
1. Il contributo ventennale dell'importo di 2.380 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), alla Parrocchia Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento (PN), per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa di Santo Stefano di Rosa è confermato anche per lavori di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento degli impianti di riscaldamento e di amplificazione.
2. Il contributo ventennale dell'importo di 6.300 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 alla Parrocchia San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa succursale di Santa Maria delle Grazie in località Fossabiuba di Vistorta di Sacile è confermato anche per i lavori urgenti di ricostruzione di un porticato aperto da realizzarsi nell'area preposta ad attività parrocchiali, in sostituzione dei lavori di completamento degli spazi esterni della medesima chiesa succursale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario pluriennale di 75.000 euro annui concesso alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Cavolano di Sacile per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna, ai sensi dell'articolo 7, commi 49 e 50 della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario. Ai fini della conferma la Parrocchia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia del contratto di mutuo, anche a tasso variabile, corredata del relativo piano di ammortamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia, beneficiaria, in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 15 giugno 2006, registrato in data 20 giugno 2006, del contributo ventennale di 12.661,60 euro annui ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione interne ed esterne presso la scuola materna parrocchiale di Zindis di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, è autorizzata a modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo per finalità di ministero pastorale.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione della diversa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo, unitamente all'assenso della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, risultante da apposito atto aggiuntivo al contratto di comodato, debitamente registrato.
6. La struttura regionale competente prende atto della variazione della destinazione d'uso confermando il contributo concesso e rifissando i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
Art. 33
 (Gestione del territorio)
1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012 , a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 99, L. R. 27/2014
Art. 34
1.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente: <<d bis) Social-housing.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 71, L. R. 15/2014
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 13, L. R. 27/2014
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 36
 (Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
2. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti alla legge regionale 6/2003, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle posizioni per le quali siano in corso procedure di rientro differito, ovvero siano stati definiti i contenziosi in via di transazione.
3. Nei casi previsti dal comma 2, per i quali siano in corso opposizioni in sede giurisdizionale, la rinuncia al credito ha luogo a fronte di espressa rinuncia del debitore a ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
Art. 37
 (Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)
3.
Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.
6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma del 19 aprile 2001.
7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.
CAPO VIII
 MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA