<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.>>.