Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Misure urgenti per le autonomie locali.

Art. 4

(Disposizioni urgenti in materia di personale)

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.

2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.

3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una <<Garanzia per i giovani>>, in armonia con il disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, nonché all'articolo 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facoltà di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.

4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino del contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.

( ABROGATO )

(1)

7.

( ABROGATO )

(2)

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 101/2013, nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

9. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 14, 14 bis, 15, 16, 16.1, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

b) il comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

c) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

e) i commi 28, 43 e 44 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010;

f) l'articolo 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);

g) la lettera d) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

h) i commi 51 e 52 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

i) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011;

j) il comma 24 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

k) le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 6, e i commi 7 e 8 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

l) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

m) il comma 18 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2013;

n) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

o) l'articolo 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

Note:

Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera hhh), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera hhh), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.