Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017
Misure urgenti per le autonomie locali.
Art. 3
(Disposizioni contabili)
1.
Al
comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2013
le parole <<
comma 13
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
comma 21
>>.
2.
Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all'
articolo 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013), è disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.
3.
Al
comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
(Legge finanziaria 2012), le parole <<
31 marzo
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
30 settembre
>>.