1. Il riferimento operato nell'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'
articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'articolo 4.