Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Misure urgenti per le autonomie locali.
CAPO I
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 4
 (Disposizioni urgenti in materia di personale)
1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.
2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.
3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una <<Garanzia per i giovani>>, in armonia con il disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, nonché all'articolo 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facoltà di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.
4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.
5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino del contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 101/2013, nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
9.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

f) l'articolo 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);
l) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
o) l'articolo 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera hhh), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera hhh), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera e), L. R. 26/2014
Art. 6
1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali della Regione medesima quali amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, le procedure di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con risorse proprie della Regione stessa, al solo fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi e socio assistenziali. Con la legge finanziaria regionale, annualmente, sono determinate le modalità per il vincolo di destinazione delle somme corrispondenti agli importi da utilizzare da parte degli enti locali che attuano le procedure di cui al presente comma, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali stessi. Ai fini del computo complessivo della spesa del personale, quella relativa al personale oggetto delle procedure di cui al presente comma resta a carico dell'ente locale interessato.
2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, sulle economie realizzate, con i medesimi limiti, negli anni pregressi a partire dal 2010 per assunzioni a tempo indeterminato.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 10, L. R. 15/2014
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera e), L. R. 26/2014
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera e), L. R. 26/2014
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera e), L. R. 26/2014
Art. 10
 (Norma di rinvio)
1. Il riferimento operato nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'articolo 4.