Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo I del Titolo III abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
2 Capo II del Titolo III abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
3 Capo I del Titolo IV abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
CAPO II
Art. 4
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
c)
alla lettera f) del comma 8 le parole <<alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e>> sono soppresse.

(1)
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 2, L.R. 25/1966.
Art. 9
1.
L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.

Art. 13
1.
L'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Sospensione e decadenza dall'attività)
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.>>.

Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 28/2017
CAPO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE <<STRADE DEL VINO>>)
CAPO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)
Art. 23
1. All'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO V
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA)
Art. 31
1.
L'articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Controllo e vigilanza)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.

CAPO VII
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)
CAPO X
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI)
Art. 36
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO XI
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)
Art. 38
1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO XII
 INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE
Art. 40
 (Interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale)
1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo che comportano, anche come ricaduta indotta, l'incremento di competitività della filiera agroindustriale regionale, la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta e il miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli della regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede operativa nel territorio regionale e rientrano nella categoria delle Grandi imprese così come definita dalla Commissione Europea, finanziamenti agevolati.
3. I finanziamenti sono erogati, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione Europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e con le finalità di cui al comma 1, a copertura delle spese sostenute per nuove iniziative in regione o per iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale, nonché di diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.
4. Con regolamento regionale, da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
Art. 41
 (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)
1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982, a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008, anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 28 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/1999, IN MATERIA DI CONCESSIONI REGIONALI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, 7/2000, IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI, 28/2001, IN MATERIA DI DEFLUSSO MINIMO VITALE DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA E 16/2002, IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO)
Art. 43
1. All'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, cc. 2 bis e 2 ter, L.R. 28/2002, con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
Art. 45
1.
L'articolo 10 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.>>.

Art. 49
1. All'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 55
1.
L'articolo 23 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Controlli)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.
6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>.

Art. 56
 (Norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica)
1. Fino all'approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28/2002, come inserito dall'articolo 44, si continua ad applicare il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica).
3. I limiti ai mandati dei revisori legali di cui all'articolo 17, comma 1 bis, e di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28/2002, come rispettivamente inserito dall'articolo 50 e sostituito dall'articolo 53, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'approvazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28/2002, come sostituito dall'articolo 54, le deliberazioni dei Consorzi continuano a essere pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.
5. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione con riferimento ai controlli sugli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21 (NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, NONCHÉ DI UFFICI DI SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI REGIONALI)
Art. 57
1.
Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è abrogato.

TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19 (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA)
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1988, N. 43 (NUOVE NORME IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE. NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19, (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA))
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO III
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1990, N. 29 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1982, N. 10, VARIAZIONI AL BILANCIO PER L'ANNO 1990 ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1990-1992, AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORI E MAGGIORI SPESE ED ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI)
Art. 76
1.
L'articolo 64 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), è abrogato.

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA PROFESSIONALE
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32 (ESERCIZIO DELLA PESCA DI MESTIERE NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera u), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)
Art. 81
1.
Dopo l'articolo 02 della legge regionale 31/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 03
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 03 della legge regionale 31/2005, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CAPO III
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 17 (INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA E IN MATERIA DI AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, CACCIA E PESCA)
Art. 84
1.
L'articolo 37 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)
Art. 103
2. L'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2014.
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, L.R. 9/2007.
Art. 115
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 41 bis
 (Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Art. 41 ter
 (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
10. Ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali.
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
14. Con appositi regolamenti sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.

Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 114, L. R. 27/2014
Art. 129
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 2, L.R. 9/2007.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, c. 4, L.R. 9/2007.
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 9/2007.
4 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 9/2007.
Art. 130
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007, come inseriti dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.5030 con riferimento al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 6, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 8, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.160 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6365 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi alle imprese forestali per meccanizzazione>>.

6.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 9, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi alle imprese di prima trasformazione del legno per ammodernamento dotazioni>>.

7.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 con riferimento al capitolo 6368 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per impianti energetici a biomasse legnose>>.

8.
Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 12, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6370 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per impianti di arboricoltura da legno>>.

9.
Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 2, della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 123, è autorizzata la spesa di 10.103,61 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5031 con riferimento al capitolo 6372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per interventi di promozione turistica da realizzare in aree boscate>>.

10. All'onere di complessivi 155.663,61 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si fa fronte mediante storno di 9.000 euro dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 con riferimento al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e di 146.663,61 euro dall'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 15 (RIORDINAMENTO NORMATIVO DELL'ANNO 2004 PER I SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI ED ENERGIA)