Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attivitā produttive.
Art. 29
 (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse)
1.
L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo "Competitivitā Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) 1083/2006, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1297/2013, č autorizzata a destinare risorse per 25 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale giā accantonati per le medesime finalitā.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), a integrazione delle risorse del piano finanziario del Programma Operativo POR FESR Obiettivo "Competitivitā Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, e sono destinate a operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento dei suoi Assi prioritari.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.
4. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unitā di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi".