Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attivitą produttive.
Art. 22
 (Approvazione Programmi di sviluppo)
1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), in conformitą a quanto disposto dall'articolo 7 della medesima legge regionale, sono approvati, per l'annualitą 2014, successivamente all'adozione del Piano di sviluppo del settore industriale previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).