Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.
Art. 15
1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attivitą di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.
Note:
1 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.