Art. 15
(Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attivitą di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.
Note:
1 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.