Art. 13
1.
Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.
3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
Note:
1 Articolo 13 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.