Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.
Art. 11
1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2 Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3 Comma 1 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 14/2022
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 4, L. R. 14/2022