Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.
Art. 10
 (Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilitą temporanee o permanenti, etą, appartenenza, identitą di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:
a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di paritą, dei diritti umani e delle libertą fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
b) promuove attivitą di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.
3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:
a) promuove attivitą di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;
b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitł;
c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autoritą competenti;