Legge regionale 17 aprile 2014 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

Art. 1

(Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziative di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 ( Lr 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

Art. 2

(Sostegno al reddito per i lavoratori edili)

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.

7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.

8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014".

10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.

Art. 3

(Impinguamento spesa per avvalimento apporti esterni)

1. In relazione alle esigenze operative della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere di 120.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera g), L. R. 41/2017

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole <<individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),>> sono soppresse;

b) al comma 25 le parole <<Direzione centrale istruzione, formazione e cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia d'istruzione>>;

c) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.>>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera hhh), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera p), L. R. 27/2017

Art. 8

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.>>.

Art. 9

(Ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.

Art. 10

(Interventi di viabilità sul territorio del Comune di Savogna)

1. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna 29 giugno 2010, n. 24/SPM, per la quota relativa al progetto "B2.2. Costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna (430.000 euro)", a un "Intervento di miglioramento della connettività viaria minore di supporto alla permeabilità transfrontaliera nel comune di Savogna e lavori di risanamento conservativo del tratto stradale località Ieronizza-Masseris".

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della quota di finanziamento, al Servizio coordinamento politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto 29 giugno 2010, n. 24/SPM.

Art. 11

(Investimenti comunali in territorio classificato montano)

1. Il contributo di 150.000 euro concesso al Comune di Pinzano al Tagliamento con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2013, n. 1643, è confermato a condizione che l'inizio lavori, già previsto entro la scadenza del 1 aprile 2014, avvenga entro la data del 30 aprile 2014.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.