Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 3
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera ff), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 9
1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2. Le domande dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.
3. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 77, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.
Art. 10
1. In via di interpretazione autentica del comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, per "eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale" non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).
Art. 11
 (Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera ss), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13
 (Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)
1. L'incentivo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINGUE MINORITARIE
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 9, lettera o), L. R. 12/2014
Art. 16
 (Sportello linguistico regionale per la lingua friulana)
1. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, nonché con gli enti locali della regione, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e ai capi I, II, III, IV, VI e VII della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), la Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana".
2. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 34, comma 2, della legge regionale 29/2007, con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF per le finalità di cui al comma 1, a far carico sui fondi di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 482/1999.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 12, L. R. 27/2014
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 94, lettera a), L. R. 14/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 94, lettera b), L. R. 14/2016
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 94, lettera b), L. R. 14/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 56, lettera a), L. R. 31/2017
6 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 56, lettera b), L. R. 31/2017
7 Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 17
1.
L'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
7. La Regione sostiene l'attività degli enti primari indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1. Le percentuali di cui al presente comma sono indicate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 1, per i procedimenti relativi al riparto per l'esercizio 2014 del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena continuano a trovare applicazione l'articolo 18 della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, e i regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.
3. Per l'esercizio 2014 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, è prorogato sino alla data del 30 settembre. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, sono stabiliti i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Sono fatte salve le domande presentate entro la data del 31 gennaio 2014. E' data facoltà a quanti hanno già presentato la domanda di contributo per la categoria di interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, nei termini previsti dal comma 6 del medesimo articolo, di integrare la domanda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 18
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per "enti" e "associazioni sportive" si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Nazionale Olimpico e degli Enti di promozione sportiva, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per "associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito," si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali che curano e organizzano l'attività di base e agonistica per gli atleti disabili e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quali Discipline Sportive Paralimpiche, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ
Art. 21
1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 23
 (Norme finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 11/2013, come sostituita dall'articolo 3, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2014, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 350.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5939 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili".

3.
Per le finalità previste dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero anche relative al centenario della Prima guerra mondiale".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: "Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole".

6.
In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g bis), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 6291 è sostituita dalla seguente: "Contributi per la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico".

7. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18, come modificato dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
9.
In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 6292 le parole "non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "eccezionali e imprevedibili".

10.
In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11/2011, come modificato dall'articolo 14, comma 1, all'unità di bilancio 5.1.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 1005 le parole "politiche giovanili" sono sostituite dalle seguenti: "cultura, sport e solidarietà".

11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa di 37.326,50 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4215 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Interventi nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013 - cofinanziamento regionale>>.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di 26.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 e di 11.326,50 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.