Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 12, comma 14, L. R. 15/2014
Art. 1
 (Istituzione del Centro funzionale decentrato della protezione civile)
1. Presso la Regione Friuli Venezia Giulia è istituito il Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile.
2. Il CFD attua, a livello regionale, il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
3. Il CFD è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
4. Il CFD assicura l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
5. L'ARPA del Friuli Venezia Giulia concorre allo svolgimento delle funzioni del CFD garantendo in modo continuativo le funzioni di supporto tecnico operativo del CFD della Regione Friuli Venezia Giulia in materia meteorologica.
6. L'ARPA assicura il costante aggiornamento tecnico scientifico della modellistica previsionale, nonché la condivisione di tutte le informazioni con le strutture della Protezione civile.
7. AI fine di attuare la funzionalità di supporto tecnico operativo, l'ARPA assicura la presenza continuativa degli specialisti delle diverse competenze, meteorologiche, modellistiche e informatiche, presso i locali della Regione messi a disposizione dell'ARPA nell'ambito del centro operativo regionale della Protezione Civile.
8. Il programma annuale dell'ARPA prevede le attività specialistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifico necessarie al funzionamento ottimale della protezione civile.
Art. 3
 (Assunzione di personale, avvalimento di uffici e modifiche a leggi regionali in materia di personale, nonchè di attribuzioni degli Assessori regionali)
1. In relazione allo scioglimento e alla liquidazione della Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, con conseguente subentro della Regione, di cui agli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attività, la Regione medesima acquisisce il personale necessario in deroga alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); tenuto conto delle professionalità da acquisire, possono essere previsti, ai fini dell'attuazione delle relative procedure concorsuali pubbliche, requisiti di accesso e titoli di merito legati al possesso di specifica esperienza professionale maturata, nei settori di riferimento, presso enti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
11.3.1.11853550126.772,59380.317,76887.408,11
11.3.1.1185356112.012,0036.036,0084.084,00
11.3.1.1185355116.436,0049.308,00115.052,00
11.3.1.11853552982,472.947,426.877,31
11.3.1.11853553114,61343,84802,29
11.3.1.1185967042.781,73128.345,20299.472,13
11.3.1.1184965013.193,7539.581,2592.356,25
11.3.1.503396458.260,5524.781,6457.823,83
TOTALI220.553,70661.661,111.543.875,92


4. All'onere complessivo di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016, derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dell'importo complessivo di 1.543.875,92 euro, suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 dall'unità di bilancio 10.3.1.1168 e dal capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui comma 1 è iscritto lo stanziamento complessivo di 414.703,19 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 59.243,31 euro per l'anno 2014 e di 177.729,94 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Entrata-Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
6.1.204178041.117,93123.353,80287.825,53
6.1.204178118.125,3854.376,14126.877,66
TOTALI59.243,31177.729,94414.703,19



Spesa-Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
12.2.4.3480988041.117,93123.353,80287.825,53
12.2.4.3480988118.125,3854.376,14126.877,66
TOTALI59.243,31177.729,94414.703,19


7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 874.335 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 238.455 euro per l'anno 2014 e di 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso degli oneri connessi al personale in avvalimento e messo a disposizione della Regione mediante convenzioni".
11 bis. Al fine di consentire il perseguimento del riequilibrio economico finanziario del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno e di proseguire nell'opera di potenziamento infrastrutturale di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale, su motivata richiesta da presentare da parte del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), corredata di una delibera ricognitiva di tutti i piani di investimento infrastrutturale non ancora ultimati e di un cronoprogramma delle iniziative da realizzare, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sulla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), ancora disponibili e non rendicontate.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2015
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2015
3 Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2015
4 Comma 11 bis aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 20/2015
5 Comma 6 quater aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 34/2015
6 Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera z), L. R. 21/2016
Art. 4
 (Formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1. Allo scopo di perseguire nel modo più funzionale e organico le finalità di cui all'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attività volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli Venezia Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalità da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di più specifico interesse per gli enti locali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 5
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, è sostituito dal seguente: <<La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013.>>.

Art. 6
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2018
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2018
3 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2018
Art. 9
 (Abolizione dell'indennità di fine mandato degli Assessori esterni)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 10/2013, è abrogato.

2. Gli Assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 10/2013, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.
3. Per gli Assessori che ricoprono la carica di consigliere regionale resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli Assessori regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano cessati dal loro mandato.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1179 e del capitolo 108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Restituzione agli Assessori in carica dei contributi obbligatori del 5 per cento versati nel corso della XI legislatura a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2014 dall'unità di bilancio 10.1.1.1162 e dal capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 10
 (Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi)
1. La rivalutazione annuale prevista dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995 , non trova applicazione dall'1 gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2019.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 2/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 5/2019