Art. 3
(Destinatari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione della regione e in particolare alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi di GAP.
2. Gli interventi di prevenzione sono rivolti in particolare alle famiglie e alle persone, adulte e di minore età, che a vario titolo possono essere coinvolte in culture e prassi che favoriscono il GAP.
3. Gli interventi di cura e di sostegno sono rivolti alle persone affette da GAP e ai loro familiari mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali sociosanitari.