Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
3. Ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale indicano l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011.
5. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 934.066,90 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
6. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 66.804,68 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
7.
AI secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), le parole <<erogato in misura superiore agli emolumenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<liquidato in misura superiore al 30 per cento degli emolumenti>>.

8. Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 7, si applica ai compensi che maturano a decorrere dall'1 gennaio 2014.
9. Il personale assunto ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980 e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale può, nel rispetto del limite massimo di durata del rapporto di lavoro previsto e dei limiti di cui agli articoli 4 e 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980, svolgere la propria attività, senza soluzione di continuità e previa sottoscrizione di un patto aggiunto al contratto di lavoro, anche presso altro gruppo consiliare o presso altri uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Presidenti di Commissione o di altri organi consiliari, a fronte di specifica richiesta correlata a una individuazione di natura fiduciaria e previo consenso del gruppo consiliare o dell'ufficio di segreteria di provenienza e del lavoratore.
9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, L. R. 27/2014
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 9/2019
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.