Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZE
Art. 86
 (Aumento partecipazione azionaria)
1. Al fine di consentire a Friulia Spa nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese e del tessuto economico del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, nel limite massimo di 17 milioni di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 30 giugno 2013.
2. L'operazione di cui al comma 1 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1280 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Ricapitalizzazione di Friulia Spa".
4. All'onere di 17 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 89
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 si interpretano nel senso che sono società controllate dalla Regione le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del codice civile, limitatamente al primo livello di controllo indiretto.
Art. 90
1.
Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), dopo la parola <<onnicomprensivo>> e prima delle parole <<dei dipendenti>> sono inserite le seguenti: <<degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e>>.

Art. 92
 (Contabilità speciale del Commissario della Laguna di Marano e Grado)
1.
In relazione alla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado e ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del disposto di cui all'articolo 5, comma 4 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), le disponibilità che residuano alla chiusura della relativa contabilità speciale sono trasferite alla Regione e vengono iscritte nel bilancio regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Interventi da realizzarsi a seguito della soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
3. Gli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per gli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 44/2017
Art. 93
 (Intervento in materia di edilizia scolastica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 2.003.194,51 euro, concesso alla Provincia di Trieste nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione 0187/Pres. del 10 giugno 2003 ( Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), così come rinegoziato con Atto stipulato il 26 giugno 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 0215/Pres. del 15 luglio 2006 ( Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003), per l'intervento di recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43 - II lotto.
2. Il finanziamento è confermato con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento dei lavori, del certificato di ultimazione dei medesimi e del certificato di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.