Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo III abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
CAPO I
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera w), L. R. 11/2015
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, c. 7, L.R. 19/2012.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ll), L. R. 34/2017
Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 15, 16, lettera b), e 19 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali economici e fiscali generali);
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 18
3.
L'articolo 3 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.
3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.>>.

5.
In relazione alle modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 12/1988 disposte dai commi 1 e 2 all'unità di bilancio 8.5.1.1146 la denominazione del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è sostituita dalla seguente: <<Integrazione ai finanziamenti, previsti dall'articolo 13 della legge 152/2001, nonché contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale>>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 21/2014
CAPO IV
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI
Art. 30
 (Rinuncia a residuo credito incentivi a sostegno dei lavoratori flessibili)
1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di incentivi già concessi ed erogati, ai sensi dell'articolo 4, commi da 17 a 23, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), a organizzazioni non lucrative di utilità sociale dalle stesse impiegati con finalità di sostegno all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili a fronte di espressa rinuncia delle onlus medesime di ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
Art. 31
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 33
 (Infrastrutture di telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica nelle zone industriali dei Comuni di Cormons, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse.
2. Le opere di cui al comma 1, il cui costo previsto è pari a 1.800.000 euro, sono finanziate dalla Camera di commercio di Gorizia e saranno realizzate mediante affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva a Insiel Spa.
3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i termini e le modalità di trasferimento dei fondi alla Regione da parte della Camera di commercio di Gorizia, nonché i tempi di realizzazione delle opere che, una volta ultimate, verranno iscritte al patrimonio indisponibile della Regione.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nei comuni di Cormons, Romans di Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse".
5. All'onere di 1.800.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 4 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a valere sull'unità di bilancio 4.2.27 e sul capitolo 1370 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Trasferimenti da parte della Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica".
Art. 35
1.
Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogato.

CAPO V
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA E AUTONOMIE LOCALI
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 5/2021
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 5/2021
Art. 46
 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalla Regione, in corso di validità  alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013, è prorogata sino al 31 dicembre 2016. La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità  alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2014
CAPO VI
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
Art. 50
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 7 bis dell'art. 8, L.R. 6/2013.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 51
1.
Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 12 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

Art. 54
1. All'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.>>;

Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 6/2017
Art. 56
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 4/2013 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.>>.

Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 68
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 20/2006, con effetto dall'1/1/2022.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 20/2006, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 79
1. AI fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali in località Sella Nevea.
2. Per il medesimo fine di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi relativi ai mutui che l'Agenzia stipula per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2173 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di infrastrutture in località Sella Nevea".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2014 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie).
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2175 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare, nonché dell'attestazione relativa all'avvenuto avvio della procedura di individuazione del soggetto con cui dovrà essere contratto il mutuo ventennale. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della successiva presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 2, comma 41, L. R. 27/2014
3 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 80
 (Sviluppo turistico del territorio montano)
1. AI fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, adibita a pista da sci nordico in località Palin, a sollievo degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 60 per cento della spesa ammissibile.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da finanziare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 67.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 2076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile in località Palin".
Art. 82
1.
AI comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), la parola <<2013>> è sostituita dalla seguente: <<2015>>.

Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera s), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 84
 (Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 60.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".
6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 128, L. R. 27/2014
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 20/2015
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZE
Art. 86
 (Aumento partecipazione azionaria)
1. Al fine di consentire a Friulia Spa nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese e del tessuto economico del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, nel limite massimo di 17 milioni di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 30 giugno 2013.
2. L'operazione di cui al comma 1 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1280 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Ricapitalizzazione di Friulia Spa".
4. All'onere di 17 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 89
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 si interpretano nel senso che sono società controllate dalla Regione le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del codice civile, limitatamente al primo livello di controllo indiretto.
Art. 90
1.
Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), dopo la parola <<onnicomprensivo>> e prima delle parole <<dei dipendenti>> sono inserite le seguenti: <<degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e>>.

Art. 92
 (Contabilità speciale del Commissario della Laguna di Marano e Grado)
1.
In relazione alla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado e ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del disposto di cui all'articolo 5, comma 4 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), le disponibilità che residuano alla chiusura della relativa contabilità speciale sono trasferite alla Regione e vengono iscritte nel bilancio regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Interventi da realizzarsi a seguito della soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
3. Gli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per gli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 44/2017
Art. 93
 (Intervento in materia di edilizia scolastica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 2.003.194,51 euro, concesso alla Provincia di Trieste nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione 0187/Pres. del 10 giugno 2003 ( Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), così come rinegoziato con Atto stipulato il 26 giugno 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 0215/Pres. del 15 luglio 2006 ( Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003), per l'intervento di recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43 - II lotto.
2. Il finanziamento è confermato con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento dei lavori, del certificato di ultimazione dei medesimi e del certificato di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.