Art. 4
1. Ai fini del contenimento della spesa e del miglioramento dell'efficacia operativa, le ATER del sistema regionale unificano progressivamente i servizi generali e le procedure secondo un Piano di convergenza approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
2.
I servizi generali da considerare sono:
a) la programmazione e gestione contabile e di bilancio;
b) la gestione del personale;
c) l'effettuazione di gare e la stipula di contratti;
d) gli uffici legali;
e) le altre funzioni individuate dal Piano di convergenza e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Il Piano di convergenza contiene l'individuazione dei servizi e delle procedure da unificare, specifica le fasi progressive dell'integrazione, anche limitatamente ad alcune ATER del sistema, nonché il cronoprogramma di ciascuna fase e l'individuazione dell'Azienda capofila per ciascuna attività.
4. I rapporti tra le ATER nella gestione delle funzioni e dei servizi unificati sono regolati sulla base di convenzioni obbligatorie, i cui contenuti essenziali sono prescritti dal Piano di convergenza.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.