Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
SEZIONE III
 RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI
Art. 56
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.
Art. 60
 (Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.