1.
Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;
b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;
d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.