Art. 79
(Disponibilitā di locali per attivitā di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali giā predisposti per conferenze e dibattiti.
2. La disponibilitā dei locali č disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.