Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 43
 (Sala della votazione)
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024