Art. 33
(Rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale)
1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).