Art. 3
(Elezione del sindaco e del consiglio comunale)
1. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
4. Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.