Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 28
 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2022
3 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, L. R. 5/2022