Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Art. 27
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.