Art. 26
(Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.
2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.
3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerd́ precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.