Art. 24
(Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti)
1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.
2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.
3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.
5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.