Art. 108
(Ricorsi e diritto di accesso)
1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.