Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015
TITOLO I
 ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020
3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 5 bis
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall' articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5 Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020
Art. 6
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 5/2022
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO II
 SISTEMA ELETTORALE
Art. 12
 (Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.
Art. 13
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.
3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 14
 (Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.
Art. 15
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.
6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Art. 16
 (Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.
2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.
7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 19, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 17
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.
6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.
7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
TITOLO II
 PROCEDIMENTO ELETTORALE
CAPO I
 CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI
CAPO II
 UFFICI ELETTORALI
Art. 22
 (Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570); preferibilmente, gli scrutatori devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.
CAPO III
 PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 27
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
Art. 28
 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2022
3 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, L. R. 5/2022
Art. 29
 (Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)
Art. 30
 (Contrassegno delle liste dei candidati)
1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.
3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.
5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 34
 (Esame delle candidature ed esclusioni)
1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;
l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;
n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.
Art. 35
 (Decisioni finali e operazioni di sorteggio)
1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.
3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.
CAPO IV
 VOTAZIONE
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 43
 (Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Art. 45
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.
SEZIONE II
 OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Art. 49
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 53
 (Casi particolari nel corso della votazione)
1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.
SEZIONE III
 RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI
Art. 56
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.
Art. 60
 (Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
CAPO V
 SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Art. 62
 (Operazioni di scrutinio)
1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.
Art. 66
 (Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.
CAPO VI
 OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 68
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.
Art. 69
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.
4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.
6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.
7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
Art. 71
 (Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)
1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016
TITOLO III
 REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
CAPO I
 REGIME DELLE SPESE
Art. 74
 (Ripartizione delle spese)
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 3, L. R. 20/2015
CAPO II
 PROPAGANDA ELETTORALE
Art. 78
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 56, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 57, L. R. 31/2017
TITOLO IV
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI
Art. 80
1. All'articolo 9 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).>>;

Art. 92
1.
L'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 104
 (Contemporaneità di elezioni)
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2 Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 110
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
b) l'articolo 20 bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
c) gli articoli 4, 5, 7 e 7 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14);
d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4 bis, 6, 6 bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
j) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);
m) l'articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).