1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo della legge le parole <<e norme sull'associazionismo>> sono soppresse;
b)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;
c)
il capo V (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) č abrogato;
d)
al comma 1 dell'articolo 34 le parole <<in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di volontariato e di promozione sociale>> e le parole <<e della Conferenza regionale dell'associazionismo>> sono soppresse;
e)
gli articoli 35, 36 e 37 sono abrogati;
f)
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 38 č abrogata;
g)
al comma 1 dell'articolo 39 le parole <<Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;
h)
dopo il comma 1 dell'articolo 42 č inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.>>.