Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 23
 (Disposizioni in materia di impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.
3. Ai sensi del comma 1, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall'articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.
5. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude entro centottanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 122, L. R. 23/2013
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 6/2014