Legge regionale 08 novembre 2013, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 6
 (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 28/2007 concernente il Collegio regionale di garanzia elettorale)
1.
Il comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
<<4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>.