Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.
Art. 1
 (Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)
1. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.
2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.
4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2014
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 15/2014
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 2
1. All'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 33 è sostituito dal seguente:
<<33.Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.>>;

e)
dopo il comma 45 è inserito il seguente:
<<45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.>>.

Art. 3
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 37, L.R. 19/2012.
2 Comma 3 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 43, L.R. 19/2012.