Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Art. 3
 (Comitato consultivo)
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;
c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;
d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;
f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;
h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;
i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
3 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 129, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
5 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
6 Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
7 Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
8 Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 18, L. R. 7/2015
10 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.