Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
TITOLO I
 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO
CAPO I
 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.
Art. 2
 (Tipologie del patrimonio)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito.
Art. 3
 (Comitato consultivo)
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;
c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;
d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;
f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;
h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;
i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
3 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 129, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
5 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
6 Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
7 Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
8 Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 18, L. R. 7/2015
10 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 5
 (Contributi per interventi)
1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;
b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;
c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;
d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;
e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;
g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);
g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;
h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.
3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.
4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
Note:
1 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
2 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 129, lettera b), L. R. 23/2013
4 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 6/2014
5 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 6/2014
6 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 6/2014
7 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 6/2014
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2014
9 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 27/2014
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 27/2014
11 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 7/2016
12 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 19, L. R. 16/2016
13 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 12/2017
14 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 37/2017
Art. 6
 (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 129, lettera c), numero 1), L. R. 23/2013
2 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 129, lettera c), numero 2), L. R. 23/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 59, L. R. 15/2014
Art. 8
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
4 Con riferimento ai commi 1 e 1 bis del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
5 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 29, comma 1, L. R. 2/2016
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 31/2017
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 6/2014
CAPO II
 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 10
 (Raccolta di reperti mobili)
1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all'articolo 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune del luogo della raccolta.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2, lett. a) la cifra "22", prima delle parole "42/2004", inserita per mero errore materiale, è stata tolta.
Note:
1 Con riferimento al c. 4 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 11
 (Collezioni private)
1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.
2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.
4. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4.
6. I soggetti che abbiano ottemperato a quanto previsto dai commi 3 e 5 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui ai medesimi commi, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'articolo 7.
7. Le collezioni di cui al comma 6 sono rese note mediante inserimento nel Sirpac - Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare, tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 6.
Note:
1 Con riferimento ai commi 5 e 8 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
CAPO III
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 12
 (Centenario della prima guerra mondiale)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il "Centenario della prima guerra mondiale"), promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziative ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto legati al territorio della Regione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 129, lettera d), numero 1), L. R. 23/2013
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 129, lettera d), numero 2), L. R. 23/2013
CAPO IV
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 13
 (Regolamenti di attuazione)
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati i regolamenti attuativi di quanto previsto dal capo I del presente titolo.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera e), numero 1), L. R. 23/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 129, lettera e), numero 2), L. R. 23/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 129, lettera e), numero 3), L. R. 23/2013
4 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 5, L. R. 6/2014
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, L. R. 6/2014
Art. 16
 (Norme transitorie)
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013
3 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013
4 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013
5 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 2, L. R. 15/2014
6 Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5985 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la manutenzione e il restauro, nonché la costruzione e la collocazione di nuove opere riguardanti il patrimonio della Prima guerra mondiale sul territorio della Regione".
3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica di beni immobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il recupero della memoria storica e la ricostruzione delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale".
6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5992 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione di eventi e manifestazioni anche transnazionali finalizzati al rafforzamento della cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea".
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle diverse forme e offerte turistico-culturali connesse alla Prima guerra mondiale".
8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte di istituti scolastici e la produzione di materiale divulgativo".
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5994 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione degli eventi e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni e azioni volte ad agevolare il turismo della memoria".
10. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5995 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalle convenzioni stipulate con privati detentori di collezioni di valore storico disponibili per la consultazione pubblica, nonché a sostegno delle spese di conservazione e custodia inclusi oneri di assicurazione".
11. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale".
12. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5996 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per accordi di programma con amministrazioni pubbliche anche appartenenti a Stati esteri, per interventi e iniziative culturali del patrimonio della Prima guerra mondiale".
13. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
14. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per promuovere e favorire le commemorazioni per il centenario della Prima guerra mondiale".
15. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16. All'onere complessivo di 2.918.000 euro suddiviso in ragione di 146.000 euro per l'anno 2013 e di 1.386.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 15 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancioCapitoloanno 2013anno 2014anno 2015
5.1.1.10886040-386.000386.000
5.3.1.5055524386.000--
8.3.1.50654408-1.000.0001.000.000
10.7.2.34709710 partita n. 5460.000--


TITOLO II
 NORME UGENTI IN MATERIA DI CULTURA
CAPO I
 MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME IN MATERIA DI CULTURA
Art. 18
 (Disposizioni per il sostegno di attività culturali)
1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d'incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se sono documentate spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.
6. Gli interventi finanziari agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche d'interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale previsti dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Norme urgenti in materia di cultura), a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5426 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella P della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), pari a 32.750 euro, sono ripartiti in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun soggetto.
7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 37/2017