Art. 46
(Norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale)
1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.