Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 41
(Riduzione dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
diciannove commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<
quattordici commissarie>>;
b)
alla lettera a) del comma 2 le parole <<
quindici commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dieci commissarie>>.