Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 33
1.
All'articolo 5 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola <<
vitto>> è sostituita dalle seguenti: <<
esercizio del mandato>>;
b)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.>>;