Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 31
1.
All'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
60 per cento>> e le parole <<
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono soppresse;
b)
al comma 2 le parole <<
80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
85 per cento>> e le parole <<
60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
70 per cento>>.