Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 28
1.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 13, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura dal consigliere regionale cessato>> sono sostituite dalle seguenti: <<
all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale>>;
b)
dopo le parole <<
per ogni anno di esercizio del mandato>> sono aggiunte le seguenti: <<
per un massimo di dieci anni>>.