Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018
Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 2
1.
All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale 18/2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
<<La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.>>;
b)
il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;
c)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<<Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.>>.