Legge regionale 26 luglio 2013 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 10

(Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

1. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, il conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con la presente legge, delle quote di compartecipazione 2012 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

2.

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12. Alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2012 le parole <<seconda rata, pari al 35 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<seconda rata, pari al 15 per cento>> e le parole <<la terza, pari al 35 per cento>> sono sostitute dalle seguenti: <<la terza, pari al 55 per cento>>.

13. Per l'anno 2013 l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di 600.000 euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni o tramite Associazione intercomunale funzioni o servizi per una durata non inferiore a sei anni.

14. Per accedere al riparto di cui al comma 13 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 13, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale, e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.

15. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle richieste pervenute, e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso che non può in ogni caso essere superiore a 200.000 euro;

b) gli interventi di parte corrente e/o di parte capitale da realizzare che costituiscono unitariamente ogni percorso, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;

c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto.

16. L'impegno delle risorse di cui al comma 13 è assunto entro il 15 novembre 2013. L'erogazione è disposta con le modalità e la tempistica definite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 15. In caso di esito negativo del referendum è revocato l'impegno relativo a quote diverse da quelle finalizzate a sostenere la promozione dell'attività referendaria.

17. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

18. Nel caso in cui l'ente locale è tenuto a restituire a favore del bilancio regionale economie o quote di assegnazioni regionali a qualsiasi titolo non più spettanti all'ente locale, erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'importo è compensato sui fondi di parte corrente di competenza della medesima Direzione centrale e spettanti all'ente locale che ha beneficiato dell'assegnazione, salvo che l'Ufficio regionale competente non provveda a chiedere la restituzione diretta.

19. Per il solo anno 2013 le sanzioni previste all'articolo 14, commi 11 e 12, della legge regionale 27/2012 si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2012 relativi al patto di stabilità, entro il 31 agosto 2013.

20. Dopo il comma 38 dell'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è inserito il seguente:

<<38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.>>.

21. Al fine di consentire alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti.

22. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 21, tra cui le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, nonché indica le modalità di rideterminazione dei contributi regionali concessi.

23. Le Direzioni centrali competenti in materia sono autorizzate a confermare i contributi concessi, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati con le modalità stabilite al comma 22 con le necessarie rideterminazioni che non devono comportare dilatazione della contribuzione regionale, né sotto il profilo dell'importo, né della durata complessiva del finanziamento.

(13)

24. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti interessati presentano domanda di riconversione del finanziamento entro la data del 30 giugno 2015, segnalando quanto segue:

a) che non intendono contrarre un mutuo;

b) la data presunta di ultimazione e collaudo dell'opera;

c) le fonti che garantiscono la copertura finanziaria dell'opera stessa, in via di anticipazione rispetto all'erogazione delle quote di contributo regionale.

(14)

24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.

(11)

25. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito possono presentare all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.

26. Le Direzioni regionali sono autorizzate a confermare i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi. La quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.

27.

( ABROGATO )

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(17)

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro al Comune di Arta Terme per gli oneri, anche già sostenuti, necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e dal decreto ministeriale 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. L'Amministrazione regionale concorda con il Comune beneficiario le modalità di liquidazione del contributo in coerenza con le esigenze di rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini della rendicontazione, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per gli oneri necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale".

32. Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis, dello Statuto di autonomia, il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, in esito a un percorso di consultazione con il sistema degli enti locali.

33. Per le finalità di cui al comma 32 è interrotto il procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).

34.

( ABROGATO )

(12)

35. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, è nominato un commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.

36. Gli amministratori temporanei nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14/2011 e gli organi delle Unioni dei Comuni montani già costituite restano in carica per la gestione del rispettivo ente fino alla nomina dei commissari straordinari di cui al comma 35.

37. Ai commissari straordinari, nominati ai sensi del comma 35, spetta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei delle Comunità montane, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

38. Gli atti già di competenza del Consiglio delle Comunità montane e dell'Assemblea delle Unioni dei Comuni montani sono adottati da ciascun commissario sentito il Collegio d'indirizzo eletto, al suo interno, da una conferenza dei sindaci dei Comuni costituenti i rispettivi enti di riferimento. La conferenza è convocata dal commissario straordinario ed è presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente al consesso. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli in seno alla conferenza.

39. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), come aggiunto dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 5/2013, è abrogato.

40.

( ABROGATO )

(18)

41. L'assegnazione di 169.416,67 euro spettante a favore del Comune di Arzene, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 e di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento, è confermata, a parità di cofinanziamento a carico dell'ente locale, per il prolungamento della pista ciclabile già finanziata a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale nell'anno 2007.

42. Per le finalità di cui al comma 41 il Comune di Arzene trasmette alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione indicante la direzione e le caratteristiche del tratto da estendere, nonché il quadro economico complessivo che non può risultare inferiore a 199.500 euro. La Giunta regionale, con deliberazione, prende atto delle caratteristiche del nuovo intervento, dell'invarianza del cofinanziamento a carico del Comune e del relativo quadro economico, per un ammontare complessivo non inferiore a 199.500 euro.

43. La tempistica di inizio lavori dell'intervento di cui al comma 41 è fissata al 30 giugno 2014; la rendicontazione è fissata al 30 giugno 2016. L'inosservanza del rispetto di tali termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 dell'accordo quadro ASTER 2008 del 20 aprile 2009. La liquidazione dell'assegnazione complessiva prevista nell'accordo quadro è disposta per stati di avanzamento degli interventi, ai fini del rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno.

44. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 tra la Regione e l'Associazione intercomunale di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento è fissata al 30 giugno 2014.

45.

( ABROGATO )

(15)

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo assegnato a Comuni e Province a valere sul fondo di cui all'articolo 11, commi da 35 a 70, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di un intervento diverso da quello programmato, purché:

a) il nuovo intervento rientri nell'ambito della tipologia di cui al primo punto della Tabella B) contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009;

b) l'ente beneficiario assicuri l'invarianza della quota di cofinanziamento a suo carico.

47. Per beneficiare della conferma dell'assegnazione l'ente locale presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando l'oggetto dell'intervento da realizzare, il quadro economico dello stesso e la presumibile tempistica di inizio e fine lavori. La Giunta regionale con deliberazione prende atto del nuovo intervento sostitutivo e fissa i termini per la sua realizzazione. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

48. Le rendicontazioni dei contributi previsti dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010 - Seconda area, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1937 del 30 settembre 2010, pervenute al Servizio polizia locale e sicurezza oltre il termine previsto del 31 dicembre 2012, sono accolte qualora i progetti siano stati realizzati entro lo stesso termine.

49. AI comma 32 dell'articolo 5 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) della legge regionale 5/2013 le parole <<e denominato Costruzione di una palestra scolastica>> sono sostituite dalle seguenti: <<e consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale>>.

50. Nel caso in cui il termine di rendicontazione di un intervento finanziato con risorse ASTER è fissato direttamente in legge ed entro quella data l'intervento è concluso, ma non interamente rendicontabile per la presenza di un contenzioso, detto termine può essere differito con decreto del direttore di Servizio competente, di novanta giorni dalla fine del contenzioso e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'ente locale chiede il differimento documentando l'inizio del contenzioso e comunica tempestivamente la fine del contenzioso medesimo.

51. Al comma 6 ter dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), dopo le parole <<31 ottobre 2012>> sono inserite le seguenti: <<fino ad un importo massimo di 150.000 euro per Comune>>.

52. Limitatamente all'anno 2013, gli enti di cui all'articolo 12, comma 28.1, della legge regionale 17/2008, e successive modifiche, ai fini dell'applicazione del medesimo comma, possono fare riferimento al biennio o al triennio precedente e alla spesa per il personale del penultimo o dell'ultimo anno precedente.

53. Al comma 87 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<31 maggio 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2014>>.

54. L'articolo 38 (Disposizioni in materia di incompatibilità relative alla carica di sindaco e di consigliere comunale) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, è abrogato.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 4 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 5 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 6 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 7 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 8 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 9 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

Comma 10 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

10  Comma 11 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013

11  Comma 24 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 13/2014

12  Comma 34 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.

13  Parole aggiunte al comma 23 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

14  Parole sostituite al comma 24 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014

15  Comma 45 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 4 ter e 6 bis dell'art. 14, L.R. 27/2012.

16  Comma 27 abrogato da art. 14, comma 41, L. R. 27/2014

17  Comma 28 abrogato da art. 14, comma 41, L. R. 27/2014

18  Comma 40 abrogato da art. 14, comma 48, L. R. 27/2014