Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 3
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato di predisporre gli atti amministrativi necessari al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimento alla "Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" delle quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di salvaguardia di cui all'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a sostenere gli oneri connessi all'attività di ricognizione delle aree vincolate, oggetto della pianificazione paesaggistica regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è prevista la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del "Fondo per l'ambiente" di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per l'attuazione di iniziative volte a favorire la minore produzione di rifiuti, nonché le attività di recupero di materie prime e di energia.
10. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare le risorse di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), allocate sul capitolo di spesa 2159, al fine di iscriverle nella pertinente unità di bilancio e nel pertinente capitolo di spesa, per le finalità del "Fondo per l'ambiente", previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione a quanto disposto dal comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1, relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2013